Concessione del contributo regionale per la rimozione di barriere architettoniche

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre di ogni anno: la domanda verrà inoltrata dall’unità operativa amministrativa alla Regione entro il successivo 31 marzo. Le domande presentate dopo il 31 dicembre verranno ovviamente inoltrate alla Regione entro il 31 marzo dell’anno successivo.

La domanda deve essere presentata prima di iniziare i lavori e prima di pagare qualunque acconto ai fornitori.

Successivamente alla presentazione di questa domanda di contributo potrà essere consegnato eventuale verbale di aggravamento dell’invalidità e/o peggioramento dell’indicatore ISEE del nucleo familiare, al fine di migliorare il punteggio nella graduatoria.

Per i soggetti che non sono in una situazione di disabilità comprovata da una certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalle Commissioni competenti, ma che hanno bisogno di adeguare l'abitazione di residenza dopo che si sono verificate delle situazioni che hanno avuto un esito invalidante, possono presentare un certificato medico che attesta la patologia, insieme alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità alle Commissioni competenti. La certificazione potrà essere esibita prima della concessione del contributo. 

Approfondimenti

Interventi ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 per assicurare l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare. 

Se gli edifici sono stati costruiti o ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità previsti dal Decreto ministeriale del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, art. 2, com. 1, let. i.

In caso di condominio, rientrano nel contributo gli finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo.
Può essere presentata una sola domanda di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa.

Interventi non ammissibili a contributo

Non è ammissibile al contributo la realizzazione di opere che erano già previste obbligatorie dalla Legge 09/01/1989, n. 13 e dal Decreto ministeriale del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236.

Iter

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio competente del Comune: 

  • verifica la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal regolamento
  • accerta la regolare esecuzione delle opere, l’ammissibilità della spesa sostenuta e la residenza anagrafica del beneficiario nell’edificio o nell’unità immobiliare oggetto degli interventi
  • determina l'importo del contributo in relazione alle spese giudicate ammissibili.
Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
Marca da bollo
16,00 €

Accedere al servizio

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni ad uso residenziale
Copia del documento d'identità
Relazione contenente la descrizione delle barriere architettoniche preesistenti e degli interventi realizzati
Copia della certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalla Commissione medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità
Certificato medico che attesti la patologia invalidante
Autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione
Autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio
Consenso dei condomini qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale
Copia non autenticata delle fatture o altra idonea documentazione giustificativa della spesa

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Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 17:23.40