Versare l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

Versare l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)

La Legge regionale 14/11/2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia,  a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU).

L’ILIA è l’imposta dovuta:

  • per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
  • dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
  • dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Sono esenti le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Approfondimenti

Il Regolamento comunale ILIA in cosa differisce da quello previsto dalla disciplina IMU?

Con l’entrata in vigore dell’ILIA, i Comuni nel proprio regolamento possono, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’IMU, stabilire un’ulteriore esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.

Qual è il termine per la dichiarazione ILIA?

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge regionale 14/11/2022, n. 17 il termine entro il quale presentare la dichiarazione rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.

Le dichiarazioni già presentate ai fini IMU rimangono valide anche in vigenza dell’ILIA finché non intervengono variazioni.

Qual è il modello per il versamento dell’ILIA?

L'ILIA si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:

  • il codice del tributo (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
  • per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
  • l'anno di riferimento
  • le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
  • l'importo dovuto.

Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio competente.

Qual è l’aliquota per i fabbricati abitativi?

La Legge regionale 14/11/2022, n. 17, art. 9, com. 2 e com. 3 ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi). Al momento il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità esclusivamente al Comune.

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Ultimo aggiornamento: 13/06/2023 11:22.58